Scaduto
Gara #327
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS, E SERVIZI COLLEGATI, DI UN'ARCHITETTURA INFORMATICA INTEGRATA INTERATTIVA PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ ESATTO SPA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSAInformazioni appalto
27/02/2026
Aperta
Forniture
€ 1.003.725,00
FERMO DAVIDE
Categorie merceologiche
489
-
Pacchetti software e sistemi informatici vari
Lotti
1
BA99776405
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS, E SERVIZI COLLEGATI, DI UN'ARCHITETTURA INFORMATICA INTEGRATA INTERATTIVA PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ ESATTO SPA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA,
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS, E SERVIZI COLLEGATI, DI UN'ARCHITETTURA INFORMATICA INTEGRATA INTERATTIVA PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ ESATTO SPA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
€ 947.962,50
€ 145.360,00
€ 0,00
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Fermo | Davide | RUP |
Commissione valutatrice
DELIBERA CDA
31/03/2026
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| FERMO | DAVIDE | COMPONENTE |
| MAREGA | ELEONORA | COMPONENTE |
| VENIER | GIANLUCA | COMPONENTE |
Scadenze
20/03/2026 12:00
30/03/2026 12:00
09/04/2026 12:00
Allegati
|
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137.44 kB | |
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19.44 kB | |
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codiceetico.pdf SHA-256: ea32d0ec2140db3417da38c0eb10466001de1304dadba133564b92a8dddb08a1 27/02/2026 14:40 |
2.31 MB | |
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capitolatospecialediappalto.pdf.p7m SHA-256: c4a1a4257caab3ebc4c64fd7e1c37cc122ca0a53e23894754767a3e8948f23ab 27/02/2026 14:40 |
1.15 MB | |
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disciplinare-di-gara.pdf.p7m SHA-256: 8b0a44ef10aa4043a95e08668c85cf0e8b3c3d4d54af262f7cc335c65502ab82 27/02/2026 14:40 |
502.88 kB | |
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schemacontratto.pdf SHA-256: 2abec97fa15c7843131f4b4d72dca1f30841ce6514e466e48e7dd854dc6d081d 27/02/2026 14:46 |
386.77 kB |
Chiarimenti
05/03/2026 14:41
Quesito #1
Richiesta chiarimenti in merito all'applicazione della clausola sociale (Paragrafo 9 Disciplinare di Gara) e all'Art. 8 del Capitolato Tecnico.
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura telematica per l'affidamento in oggetto, si formula la seguente richiesta di chiarimenti.
Il Disciplinare di Gara, al paragrafo 9 ("Requisiti di partecipazione e/o condizione di esecuzione"), stabilisce l'obbligo per l'aggiudicatario di garantire la stabilità occupazionale assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.
Tuttavia, l'Art. 8 del Capitolato Tecnico ("Importo e durata") precisa in modo esplicito e inequivocabile che "l'appalto ha ad oggetto l'offerta di servizi di natura intellettuale e di mera fornitura di servizi software e non sono previste interferenze con il personale e/o altri fornitori della Stazione appaltante". L'appalto si configura infatti come la fornitura e messa in esercizio di una soluzione software in modalità SaaS, attività che per sua stessa natura non presuppone il travaso di personale operativo da un fornitore all'altro.
A fronte di tali evidenze tecniche, unite alla totale assenza negli atti di gara di un prospetto indicante il bacino dei lavoratori uscenti, questa società deduce che il richiamo alla clausola di stabilità occupazionale inserito nel Disciplinare sia da intendersi come clausola generale di stile, non applicabile al caso specifico.
Tutto ciò premesso, al fine di poter formulare un'offerta economica corretta e sostenibile, si chiede cortesemente di confermare che:
Non sussiste alcun obbligo di riassorbimento del personale uscente, stante la natura di mera fornitura di servizi software SaaS (servizi di natura intellettuale) e in virtù di quanto espressamente sancito all'Art. 8 del Capitolato Tecnico.
In caso contrario, qualora codesta Stazione Appaltante dovesse confermare la cogenza di tale obbligo, si richiede di comunicare il numero esatto delle risorse soggette ad assorbimento e di fornire un prospetto riepilogativo recante i dati contrattuali minimi per ciascun lavoratore (CCNL applicato, livello di inquadramento, tipologia di contratto full-time/part-time, scatti di anzianità e costo aziendale attuale). Tali informazioni risultano infatti imprescindibili per la formulazione di un'offerta ponderata.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura telematica per l'affidamento in oggetto, si formula la seguente richiesta di chiarimenti.
Il Disciplinare di Gara, al paragrafo 9 ("Requisiti di partecipazione e/o condizione di esecuzione"), stabilisce l'obbligo per l'aggiudicatario di garantire la stabilità occupazionale assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.
Tuttavia, l'Art. 8 del Capitolato Tecnico ("Importo e durata") precisa in modo esplicito e inequivocabile che "l'appalto ha ad oggetto l'offerta di servizi di natura intellettuale e di mera fornitura di servizi software e non sono previste interferenze con il personale e/o altri fornitori della Stazione appaltante". L'appalto si configura infatti come la fornitura e messa in esercizio di una soluzione software in modalità SaaS, attività che per sua stessa natura non presuppone il travaso di personale operativo da un fornitore all'altro.
A fronte di tali evidenze tecniche, unite alla totale assenza negli atti di gara di un prospetto indicante il bacino dei lavoratori uscenti, questa società deduce che il richiamo alla clausola di stabilità occupazionale inserito nel Disciplinare sia da intendersi come clausola generale di stile, non applicabile al caso specifico.
Tutto ciò premesso, al fine di poter formulare un'offerta economica corretta e sostenibile, si chiede cortesemente di confermare che:
Non sussiste alcun obbligo di riassorbimento del personale uscente, stante la natura di mera fornitura di servizi software SaaS (servizi di natura intellettuale) e in virtù di quanto espressamente sancito all'Art. 8 del Capitolato Tecnico.
In caso contrario, qualora codesta Stazione Appaltante dovesse confermare la cogenza di tale obbligo, si richiede di comunicare il numero esatto delle risorse soggette ad assorbimento e di fornire un prospetto riepilogativo recante i dati contrattuali minimi per ciascun lavoratore (CCNL applicato, livello di inquadramento, tipologia di contratto full-time/part-time, scatti di anzianità e costo aziendale attuale). Tali informazioni risultano infatti imprescindibili per la formulazione di un'offerta ponderata.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
05/03/2026 16:46
Risposta
Si conferma che, come previsto dall’art. 8 del Capitolato, “l'appalto ha ad oggetto l'offerta di servizi di natura intellettuale e di mera fornitura di servizi software” e non sussiste alcun obbligo di riassorbimento di personale dell’appaltatore uscente.
10/03/2026 10:14
Quesito #2
Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito ai Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale – Art. 6.3 del Disciplinare
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del Disciplinare, si osserva che la stazione appaltante richiede, per la comprova del servizio analogo:
- Al primo capoverso, un servizio erogato in 'qualsiasi modalità' a Comuni con popolazione 150.000 abitanti;
- Al secondo capoverso, un servizio erogato in 'modalità SaaS' a Comuni con popolazione 100.000 abitanti.
Considerato che l’oggetto della presente gara è esclusivamente la fornitura in modalità SaaS, si chiede di confermare se, nel caso di gestione disgiunta (esplicitamente ammessa dal Disciplinare), il requisito possa ritenersi soddisfatto da un operatore che presenti:
- Un Comune con popolazione superiore a 150.000 abitanti per i servizi di TARI e riscossione coattiva (soddisfacendo la soglia del primo capoverso);
- Un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti per il servizio IMU/ILIA prestato in modalità SaaS (soddisfacendo la soglia del secondo capoverso).
Si chiede nello specifico se, in virtù del principio di massima partecipazione e della specificità del servizio richiesto (SaaS), la prova di aver gestito l'IMU in modalità SaaS per un ente superiore a 100.000 abitanti sia considerata assorbente e sufficiente a comprovare la capacità tecnica per tale specifico tributo, senza dover necessariamente ricorrere alla soglia dei 150.000 abitanti prevista per la modalità generica ('qualsiasi modalità') che appare, nel caso di specie, meno qualificante della modalità SaaS.
In attesa di un vostro gentile riscontro, si porgono distinti saluti.
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del Disciplinare, si osserva che la stazione appaltante richiede, per la comprova del servizio analogo:
- Al primo capoverso, un servizio erogato in 'qualsiasi modalità' a Comuni con popolazione 150.000 abitanti;
- Al secondo capoverso, un servizio erogato in 'modalità SaaS' a Comuni con popolazione 100.000 abitanti.
Considerato che l’oggetto della presente gara è esclusivamente la fornitura in modalità SaaS, si chiede di confermare se, nel caso di gestione disgiunta (esplicitamente ammessa dal Disciplinare), il requisito possa ritenersi soddisfatto da un operatore che presenti:
- Un Comune con popolazione superiore a 150.000 abitanti per i servizi di TARI e riscossione coattiva (soddisfacendo la soglia del primo capoverso);
- Un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti per il servizio IMU/ILIA prestato in modalità SaaS (soddisfacendo la soglia del secondo capoverso).
Si chiede nello specifico se, in virtù del principio di massima partecipazione e della specificità del servizio richiesto (SaaS), la prova di aver gestito l'IMU in modalità SaaS per un ente superiore a 100.000 abitanti sia considerata assorbente e sufficiente a comprovare la capacità tecnica per tale specifico tributo, senza dover necessariamente ricorrere alla soglia dei 150.000 abitanti prevista per la modalità generica ('qualsiasi modalità') che appare, nel caso di specie, meno qualificante della modalità SaaS.
In attesa di un vostro gentile riscontro, si porgono distinti saluti.
10/03/2026 12:48
Risposta
Con riferimento alla richiesta di chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, previsti all’art. 6.3 del Disciplinare di Gara, in entrambi i casi descritti nel quesito (“nel caso di gestione disgiunta (esplicitamente ammessa dal Disciplinare), il requisito possa ritenersi soddisfatto da un operatore che presenti:
- Un Comune con popolazione superiore a 150.000 abitanti per i servizi di TARI e riscossione coattiva (soddisfacendo la soglia del primo capoverso);
- Un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti per il servizio IMU/ILIA prestato in modalità SaaS (soddisfacendo la soglia del secondo capoverso)”; “se, in virtù del principio di massima partecipazione e della specificità del servizio richiesto (SaaS), la prova di aver gestito l'IMU in modalità SaaS per un ente superiore a 100.000 abitanti sia considerata assorbente e sufficiente a comprovare la capacità tecnica per tale specifico tributo, senza dover necessariamente ricorrere alla soglia dei 150.000 abitanti prevista per la modalità generica ('qualsiasi modalità') che appare, nel caso di specie, meno qualificante della modalità SaaS”), i requisiti richiesti non sono soddisfatti. Secondo quanto previsto dal disciplinare, l’operatore economico deve aver eseguito per almeno 12 mesi consecutivi negli ultimi dieci anni i servizi descritti in entrambi i punti.
- Un Comune con popolazione superiore a 150.000 abitanti per i servizi di TARI e riscossione coattiva (soddisfacendo la soglia del primo capoverso);
- Un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti per il servizio IMU/ILIA prestato in modalità SaaS (soddisfacendo la soglia del secondo capoverso)”; “se, in virtù del principio di massima partecipazione e della specificità del servizio richiesto (SaaS), la prova di aver gestito l'IMU in modalità SaaS per un ente superiore a 100.000 abitanti sia considerata assorbente e sufficiente a comprovare la capacità tecnica per tale specifico tributo, senza dover necessariamente ricorrere alla soglia dei 150.000 abitanti prevista per la modalità generica ('qualsiasi modalità') che appare, nel caso di specie, meno qualificante della modalità SaaS”), i requisiti richiesti non sono soddisfatti. Secondo quanto previsto dal disciplinare, l’operatore economico deve aver eseguito per almeno 12 mesi consecutivi negli ultimi dieci anni i servizi descritti in entrambi i punti.